(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'11 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma della Sardegna: a) riconosce l'importanza naturalistica ed ambientale nonche' l'interesse culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione; b) riconosce il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in attuazione delle leggi 21 marzo 2001, n. 74 e 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80; c) promuove lo sviluppo dell'attivita' speleologica.