(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Sardegna n. 26
                        dell'11 agosto 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1. La Regione autonoma della Sardegna:
    a)  riconosce  l'importanza  naturalistica  ed ambientale nonche'
l'interesse   culturale,   scientifico  e  turistico  del  patrimonio
speleologico e delle aree carsiche esistenti sul proprio territorio e
promuove ogni iniziativa diretta alla loro conoscenza, conservazione,
migliore utilizzazione e valorizzazione;
    b)  riconosce  il  Soccorso alpino e speleologico della Sardegna,
servizio   regionale   del   Corpo   nazionale   soccorso   alpino  e
speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi
di  soccorso  in  attuazione  delle  leggi  21 marzo 2001, n. 74 e 27
dicembre 2002, n. 289, art. 80;
    c) promuove lo sviluppo dell'attivita' speleologica.